Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto un principio base dei contratti di leasing: il tasso interno di attualizzazione è un elemento specifico del contratto e se errato corrisponde alla violazione sia del comma VIII articolo 117 Tub sia del comma IV articolo 117 TUB.
La sentenza sancisce che, dalla lettura congiunta dei commi IV, VIII, VII dell’art. 117 TUB e della Trasparenza per gli intermediari finanziari regolata da Banca d’Italia in riferimento ai contratti di leasing, la comunicazione del TIR (tasso interno di attualizzazione) dei contratti di leasing debba ritenersi nulla ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, laddove il parametro comunicato sia difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia.
Infatti ai sensi del comma IV art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati: la Trasparenza impone per i contratti di leasing venga indicato il tasso interno di attualizzazione. Se il contratto non contiene l’indicazione del TIR esso non contiene l’indicazione del tasso di interesse obbligatorio.
Ne consegue così l’applicazione dell’art. 117 comma VII TUB ed il conseguente ricalcolo degli interessi.
Pubblichiamo un ottimo risultato ottenuto nel Tribunale di Napoli in cui siamo stati consulenti di parte dell’utilizzatore.
Il contratto di leasing oggetto di causa – dichiarato risolto dalla concedente – riportava plurime incoerenze nella comunicazione dei tassi ed in particolare la presenza di uno spread implicito: l’esame da noi effettuato aveva evidenziato che tale meccanismo consentì di aumentare artificiosamente il costo del credito per € 52.006,92.
La conferma in ctu dell’irregolarità ha portato a condannare la società di leasing ad una riduzione del credito vantato di € 52.006,92.
Pubblichiamo un’importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 6 marzio 2019 che si è espressa su tematiche identiche alla sentenza del Tribunale di Udine (sentenza 134 2019 riportata nella presente sezione)
Viene confermata la tesi per la quale la totale indeterminatezza delle clausole di indicizzazione travolge totalmente le remunerazione del capitale finanziato con il contratto di leasing, in virtù dell’assenza totale dei requisiti imposti dalle norme.
Ven. 15 Febbraio 2019
Pubblichiamo un ottimo risultato ottenuti sul Tribunale di Udine che in cui siamo stati coinvolti in funzione di consulenti di parte del cliente.
Il contratto di leasing oggetto di causa riportava totale indeterminatezza nelle clausola di indicizzazione: l’esame del contratto ha evidenziato l’assenza dei requisiti necessari per rendere determinati interessi corrispettivi e di conversione del cambio.
Il Tribunale di Udine ha accolto la contestazione ed ha imposto il rimborso di quanto pagato a titolo di cambio con conseguente ristorno di € 57.663,56.
Lun. 04 Giugno 2018
Pubblichiamo due grandi risultati ottenuti sul Tribunale di Torino che ci hanno visto coinvolti quali consulenti di parte del cliente, come riportato anche nella sentenza di primo grado.
Il contratto di leasing oggetto di causa riportava plurime incoerenze nella comunicazione dei tassi: l’esame da noi effettuato ha evidenziato che tali informazioni erano tutte inferiori al reale applicato al cliente.
Sia il prima grado sia la Corte di Appello di Torino hanno accolto la contestazione ed hanno imposto la conversione del contratto ai tassi Tub con conseguente ristorno di € 70.269,71.